Regolamento
Art. 46
In vigore dal 1 ott 1902
Per la verificazione dei misuratori dovranno essere posti a disposizione del verificatore metrico un termometro, un contasecondi, un livello a bolla d'aria, tubi di gomma elastica vulcanizzata muniti di raccordi metallici per tutte le portate dei misuratori, e gli altri attrezzi occorrenti, compresa la lega da saldatore, per l'applicazione dei bolli. Dovrà anche esser messo a disposizione del verificatore il personale necessario per riempire d'acqua i misuratori, per disporli alla verificazione e per bollarli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-46