Regolamento
Art. 41
In vigore dal 1 ott 1902
Gli apparecchi per la verificazione dei misuratori dei gas, che, per l' del testo unico delle leggi metriche, i fabbricanti, gli aggiustatori od i fornitori devono mettere a disposizione del verificatore, dovranno essere collocati stabilmente in apposito locale decente, bene illuminato e tale che i detti apparecchi possano sempre conservare la voluta precisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-41