Regolamento

Art. 18

In vigore dal 1 ott 1902
Le misure a nastro metalliche devono essere munite di una staffa pure metallica, atta a ricevere i bolli di verificazione. Queste misure possono anche essere costruite in modo da potersi adoperare come misure a teste; esse potranno essere munite di impugnature con o senza caviglie, con le modalità stabilite dall'articolo precedente per le misure a catena. Le misure a nastro non metalliche dovranno presentare sufficiente resistenza all'allungamento ed essere munite esse pure di una staffa metallica atta a ricevere i bolli di verificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-18

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