Regolamento
Art. 18
18 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Le misure a nastro metalliche devono essere munite di una staffa pure metallica, atta a ricevere i bolli di verificazione.
Queste misure possono anche essere costruite in modo da potersi adoperare come misure a teste; esse potranno essere munite di impugnature con o senza caviglie, con le modalità stabilite dall'articolo precedente per le misure a catena.
Le misure a nastro non metalliche dovranno presentare sufficiente resistenza all'allungamento ed essere munite esse pure di una staffa metallica atta a ricevere i bolli di verificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-18