Art. 4
In vigore dal 29 giu 1902
Rimarrà quindi vietato alle autorità governative civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire, in atti pubblici, agli individui ed alle famiglie appartenenti alla regione romana titoli nobiliari non iscritti nel detto elenco.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 136. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-15;148#art-4