Art. 3

In vigore dal 29 giu 1902
La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi: a) Un esemplare stampato sarà trasmesso a tutte le prefetture, le sottoprefetture ed i commissariati distrettuali del Regno per esservi tenuto depositato durante un mese, a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione. b) I prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie. c) Un esemplare a stampa del detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed agli archivi di Stato di Roma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-15;148#art-3

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