StatutoTitolo III

Art. 18

In vigore dal 18 apr 1901
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque ne sia il numero. A parità di voti prevale la proposta a cui accede il presidente. Per la nomina dei membri del consiglio direttivo si procede a scrutinio segreto. Per l'Approvazione di riforme statutarie occorrono la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e i due terzi dei voti. Non raggiungendo siffatto numero in una prima convocazione se ne convocherà un'altra, alla distanza di almeno otto giorni e col preavviso ai soci di giorni cinque. In questa adunanza si delibererà qualunque sia il numero dei presenti, sempre ferma la condizione che vi occorrono due terzi dei voti. Le modificazioni statutarie verranno, a cura del consiglio, sottoposte alla sanzione dell'autorità competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-03-03;80#art-s-18

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