Statuto›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 18 apr 1901
La convocazione dell'assemblea si fa con lettera al domicilio dei soci, dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro mediante procura.
Nessuno però potrà accumulare più di tre voti, compreso il proprio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-03-03;80#art-s-17