Condizioni generaliCapo II

Art. 12

Abrogato

Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-09;494#art-cg-12

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Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve (Art. 12 Che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare.) — Testo vigente | Portale Normativo