Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 17 dic 1899
La proprietà di ciascun palco costituisce una proprietà particolare del socio separata dal fondo sociale e da lui disponibile. L'altra parte indivisa, di cui l', spetta ad ogni socio in proporzione alla cifra d'estimo attribuita alla sua proprietà particolare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-3