Regolamento›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 17 dic 1899
Alla società appartengono come fondo indivisibile, attesa la sua destinazione, l'intero fabbricato che costituisce il teatro, le fabbriche annesse, e tutti i mobili, utensili, pertinenze ed accessioni relative al teatro e fabbriche. Tutto ciò che attualmente è posseduto dalla società o pervenisse alla medesima in avvenire è proprietà collettiva ed indivisibile della stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-2