RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 17 dic 1899
Alla società appartengono come fondo indivisibile, attesa la sua destinazione, l'intero fabbricato che costituisce il teatro, le fabbriche annesse, e tutti i mobili, utensili, pertinenze ed accessioni relative al teatro e fabbriche. Tutto ciò che attualmente è posseduto dalla società o pervenisse alla medesima in avvenire è proprietà collettiva ed indivisibile della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo