Art. 3

In vigore dal 1 dic 1899
La scuola è retta dal regolamento, annesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 9 settembre 1899. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1899. Reg. 221. Atti del Governo a f. 25. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI. A. Salandra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-rd-3

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