Art. 2

In vigore dal 1 dic 1899
All'impianto ed al mantenimento della scuola provvedono il Ministero di agricoltura, industria e commercio con l'annuo contributo di lire 1,500; la camera di commercio, con le somme stanziate annualmente nel suo bilancio approvato dal Ministero, e con i sussidi che potranno concedere altri enti e privati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo