Regolamento
Art. 13
In vigore dal 24 ago 1899
Le ricerche dei libri saranno fatte per schede, consegnate dall'usciere alla entrata di ogni studioso. Lo studioso scriverà sulla scheda il titolo del libro e darà la scheda all'usciere che la porterà al distributore, il quale apporrà alla scheda la sua firma prima di prendere il volume dallo scaffale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-25;213#art-r-13