Regolamento
Art. 11
In vigore dal 24 ago 1899
Il distributore deve rimettere giorno per giorno al posto i libri dati in lettura, avverte i lettori di non sciuparli ricorrendo immediatamente al bibliotecario direttore o all'altro bibliotecario, se i lettori non avessero pei libri la cura dovuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-25;213#art-r-11