Art. 2

In vigore dal 27 apr 1899
Per compiere gli atti dell'espropriazione, e per la esecuzione dei conseguenti lavori di restauro e di ripristinamento dell'immobile da espropriarsi, viene accordato un termine di anni tre, con decorrenza dalla data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1899. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1899. Reg. 219. Atti del Governo a f. 15. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE. G. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-19;81#art-2

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