Art. 1

In vigore dal 27 apr 1899
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda presentata dal direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti del Veneto, a nome del Ministero della pubblica istruzione, affinché sia dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione del chiostro già cistercense di S. Maria della Follina, in provincia di Treviso; Considerando che tale espropriazione è necessaria per il restauro e il ripristinamento di quell'importante monumento medioevale; Visto il parere dato della giunta superiore di belle arti; Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli art. 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Visti gli art. 83 e 84 della legge anzidetta; Sentito il parere conforme del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . È dichiarata di pubblica utilità, a favore dello Stato, l'espropriazione del chiostro già cistercense di S. Maria della Follina, in comune di Follina, provincia di Treviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-19;81#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo