Art. 2

In vigore dal 19 ott 1898
Alla espropriazione dei beni immobili a tal uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto ministro sarà provveduto a senso delle citate leggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 14 settembre 1898. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1898. Reg. 217. Atti del Governo a f. 43. F. De Carlo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. Finocchiaro Aprile. A. di San Marzano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-14;287#art-2

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