Art. 2
In vigore dal 19 ott 1898
Alla espropriazione dei beni immobili a tal uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto ministro sarà provveduto a senso delle citate leggi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 14 settembre 1898.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1898.
Reg. 217. Atti del Governo a f. 43. F. De Carlo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. Finocchiaro Aprile.
A. di San Marzano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-14;287#art-2