Art. 1

In vigore dal 19 ott 1898
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di utilità pubblica; Vista le legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella succitata; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di edifici per uso della scuola centrale di tiro in Nettuno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-14;287#art-1

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