Art. 2
In vigore dal 15 mag 1897
Alla espropriazione di beni immobili a tale scopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a senso delle citate leggi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1897.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1897.
Reg. 210. Atti del Governo a f. 86. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA.
Pelloux.
Storico versioni
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