Art. 2

In vigore dal 15 mag 1897
Alla espropriazione di beni immobili a tale scopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a senso delle citate leggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1897. Reg. 210. Atti del Governo a f. 86. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA. Pelloux.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-08;114#art-2

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