Art. 1
In vigore dal 15 mag 1897
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella su citata;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una polveriera con annesso corpo di guardia in Acqui e della relativa strada di accesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-08;114#art-1