Statuto
Art. 111
In vigore dal 3 ott 1897
L'impiegato amministrativo, che ha conseguito il diritto a pensione in ordine al capoverso terzo dell' del precedente regolamento, approvato con regio decreto del 5 marzo 1885, n. 1662, può invocare la legge toscana del 22 novembre 1849.
Egli può chiedere che nella liquidazione della pensione sia tenuto conto dell'aumento di stipendio conseguito, purchè dimostri di aver goduto tale aumento per il corso di sei anni continui e di aver eseguito i rilasci nella misura di tre per cento durante lo stesso spazio di tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-111