Art. 3
In vigore dal 22 apr 1897
Tale consiglio avrà la sua sede in Roma.
Esso, entro il termine di tre mesi, dovrà presentare uno schema di statuto organico per la fondazione suddetta, che sarà esaminato ed approvato di ordine Nostro dal ministro anzidetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1897.
UMBERTO
Registrato alla corte dei conti addì 3 aprile 1897.
Reg. 210. Atti del Governo a f. 40. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa.
E. Gianturco.
Storico versioni
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