Art. 2
In vigore dal 22 apr 1897
Insino a quando non siano risolute le questioni pendenti tra l'amministrazione dello Stato ed il consiglio comunale di Terracina, quale amministratore dei beni assegnati dai mentovati rescritti di Pio VI, Pio VII e Pio IX a favore dell'istruzione scientifica e religiosa del popolo di Terracina, la legale rappresentanza dell'ente verrà assunta da un consiglio provvisorio, composto di un presidente nominato dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di un consigliere eletto dal consiglio provinciale scolastico e di un altro eletto dalla giunta provinciale amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-02-21;89#art-2