Art. 4

In vigore dal 1 apr 1897
Avvenuta la costituzione dei due Consigli comunali, saranno regolati i rapporti economici fra i duo Comuni, fermo l'obbligo di adeguati compensi a prestarsi dal Comune di Bagni a quello di Montecatini. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1897. UMBERTO. Rudinì. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-02-04;86#art-4

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Art. 4 Che separa le frazioni di Bagni e di Pieve a Nievole dal Comune di Montecatini di Val di Nievole e le costituisce in Comune autonomo. — Testo vigente | Portale Normativo