Art. 4
In vigore dal 1 apr 1897
Avvenuta la costituzione dei due Consigli comunali, saranno regolati i rapporti economici fra i duo Comuni, fermo l'obbligo di adeguati compensi a prestarsi dal Comune di Bagni a quello di Montecatini.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1897.
UMBERTO.
Rudinì.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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