Art. 1

In vigore dal 1 apr 1897
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista l'istanza con la quale la maggioranza degli elettori delle frazioni di Bagni e di Pieve a Nievole hanno domandato la separazione delle dette frazioni dal Comune di Montecatini di Val di Nievole e la costituzione delle medesime in Comune distinto; Viste le deliberazioni 18 novembre 1891, 21 giugno e 25 ottobre 1893 del Consiglio comunale dì Montecatini di Val di Nievole; Vista la deliberazione 29 dicembre 1893 del Consiglio provinciale di Lucca; Visto l'articolo 17 della vigente legge comunale e provinciale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . A datare dal 1° aprile 1897 le frazioni di Bagni e di Pieve a Nievole sono separate dal Comune di Montecatini di Val di Nievole e costituite in Comune autonomo con la denominazione di Comune di Bagni di Montecatini e con la sede nel centro abitato di Bagni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-02-04;86#art-1

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