Art. 1
In vigore dal 1 apr 1897
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista l'istanza con la quale la maggioranza degli elettori delle frazioni di Bagni e di Pieve a Nievole hanno domandato la separazione delle dette frazioni dal Comune di Montecatini di Val di Nievole e la costituzione delle medesime in Comune distinto;
Viste le deliberazioni 18 novembre 1891, 21 giugno e 25 ottobre 1893 del Consiglio comunale dì Montecatini di Val di Nievole;
Vista la deliberazione 29 dicembre 1893 del Consiglio provinciale di Lucca;
Visto l'articolo 17 della vigente legge comunale e provinciale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
A datare dal 1° aprile 1897 le frazioni di Bagni e di Pieve a Nievole sono separate dal Comune di Montecatini di Val di Nievole e costituite in Comune autonomo con la denominazione di Comune di Bagni di Montecatini e con la sede nel centro abitato di Bagni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-02-04;86#art-1