Art. 2

In vigore dal 31 gen 1897
Da tale epoca, il canone ora corrisposto dal detto comune in annue lire tremiladuecentoquarantanove (L. 3,249), giusta la tabella approvata con Nostro decreto 22 dicembre 1895, n. 707, è aumentato a lire tremilatrecentosessanta (L. 3,360). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1897. Reg. 209. Atti del Governo a f. 33. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa. Branca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-01-04;1#art-2

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