Art. 1
In vigore dal 31 gen 1897
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Vista la deliberazione 2 agosto 1896, con la quale il consiglio comunale di Terrasini nello intento di dare definitivo assetto alle finanze del comune, chiede che il comune stesso sia dichiarato chiuso agli effetti della riscossione dei dazi di consumo;
Ritenuto che con successiva deliberazione in data 22 novembre 1896 il consiglio stesso accetta di corrispondere allo Stato il canone annuo di lire tremilatrecentosessanta (L. 3,360), in conseguenza del cambiamento di qualifica sopracitata;
Visti gli art. 5 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e 11 della legge 8 agosto 1895, n. 481;
Sentito il parere del Nostro ministro, commissario civile per la Sicilia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Terrasini, in provincia di Palermo, è dichiarato chiuso agli effetti della riscossione dei dazi di consumo a partire dal 1° gennaio 1897.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-01-04;1#art-1