Art. 3

In vigore dal 27 mar 1897
Le due Cattedre di fisica e meccanica e di macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista sono soppresse, venendo invece istituita una sola cattedra di fisica, meccanica, meteorologia e macchine a vapore, alla quale è annesso lo stipendio annuo di lire duemilaquattrocento (L. 2400). I menzionati provvedimenti hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1897. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1896. UMBERTO. E. Gianturco. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-12-27;593#art-3

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