Art. 3
In vigore dal 27 mar 1897
Le due Cattedre di fisica e meccanica e di macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista sono soppresse, venendo invece istituita una sola cattedra di fisica, meccanica, meteorologia e macchine a vapore, alla quale è annesso lo stipendio annuo di lire duemilaquattrocento (L. 2400).
I menzionati provvedimenti hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1897.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1896.
UMBERTO.
E. Gianturco.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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