Art. 1
In vigore dal 27 mar 1897
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859 n. 3725 sulla Pubblica Istruzione, e la legge 9 luglio 1896 n. 893;
Vedute le leggi 30 giugno 1872 n. 893, e 26 dicembre 1877 n. 4213;
Veduto il Nostro decreto 25 aprile 1895 n. 370, col quale vennero approvati i ruoli organici degli Istituti tecnici e nautici del Regno;
Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale di Venezia, in data 13 ottobre 1896, colla quale si propone al Ministero della Pubblica Istruzione di sopprimere la sezione Macchinisti navali in 2° presso la R. Scuola nautica di Chioggia e di sostituire in quella vece il 3° anno per i Capitani di lungo corso a complemento della sezione Capitani;
Veduto l' del Nostro decreto 1° gennaio 1891 col quale vennero approvati gli orari ed i programmi d'insegnamento per gli Istituti nautici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il ruolo organico della Scuola nautica «Nicolò dè Conti» in Chioggia, è modificato come segue, convertendosi la detta Scuola in Istituto nautico con la Sezione dei Capitani di gran cabotaggio e di lungo corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-12-27;593#art-1