Art. 2
In vigore dal 8 gen 1901
Conseguiranno il titolo accademico di dottore in scienze agrarie gli studenti, i quali siano stati ammessi nell'istituto con le condizioni richieste dalle altre scuole superiori di agricoltura del Regno e vi abbiano percorso tutti gli studii, la cui durata sarà uguale a quella stabilita per le altre scuole superiori.
Il titolo predetto attesta la coltura di chi lo possiede, ma non autorizza all'esercizio di speciali professioni, nè a concorrere agl'impieghi governativi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 9 agosto 1896.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1896.
Reg. 207. Atti del Governo a f. 92. E. Angelotti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA.
Guicciardini.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-08-09;327#art-2