Art. 1
In vigore dal 18 set 1896
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'° della legge del 10 luglio 1887, n. 4799;
Udito il consiglio per la istruzione agraria;
Vista la legge del 30 giugno 1896, n. 250;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La istituzione di cui allo ° della detta legge prenderà il nome di istituto agrario sperimentale destinato alla istruzione ed alla educazione degli agricoltori.
Con decreto del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio ne sarà fissato l'ordinamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-08-09;327#art-1