Art. 1

In vigore dal 18 set 1896
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'° della legge del 10 luglio 1887, n. 4799; Udito il consiglio per la istruzione agraria; Vista la legge del 30 giugno 1896, n. 250; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . La istituzione di cui allo ° della detta legge prenderà il nome di istituto agrario sperimentale destinato alla istruzione ed alla educazione degli agricoltori. Con decreto del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio ne sarà fissato l'ordinamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-08-09;327#art-1

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