Art. 1

In vigore dal 30 gen 1896
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta l'istanza della maggioranza degli elettori amministrativi residenti nella frazione Soliti del Comune di Casalborgone, diretta ad ottenere l'aggregazione della frazione medesima al Comune di Castagnetto in provincia di Torino; Vedute le deliberazioni 11 dicembre 1892 e 9 luglio 1893 del Consiglio comunale di Castagnetto, 28 maggio 1893 ed 8 dicembre 1894 del Consiglio comunale di Casalborgone; Veduta la deliberazione 12 agosto 1895 del Consiglio provinciale di Torino; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . La frazione di Soliti del Comune di Casalborgone in provincia di Torino è aggregata al Comune di Castagnetto nella provincia stessa, a decorrere dal 1° gennaio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-11-24;727#art-1

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Art. 1 Che aggrega la frazione Soliti del Comune di Casalborgone a quello di Castagnetto (Torino). | Portale Normativo