Art. 1
1 / 3In vigore dal 30 gen 1896
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta l'istanza della maggioranza degli elettori amministrativi residenti nella frazione Soliti del Comune di Casalborgone, diretta ad ottenere l'aggregazione della frazione medesima al Comune di Castagnetto in provincia di Torino;
Vedute le deliberazioni 11 dicembre 1892 e 9 luglio 1893 del Consiglio comunale di Castagnetto, 28 maggio 1893 ed 8 dicembre 1894 del Consiglio comunale di Casalborgone;
Veduta la deliberazione 12 agosto 1895 del Consiglio provinciale di Torino;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La frazione di Soliti del Comune di Casalborgone in provincia di Torino è aggregata al Comune di Castagnetto nella provincia stessa, a decorrere dal 1° gennaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-11-24;727#art-1