Art. 1
In vigore dal 22 ott 1895
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Lussemburgo il 29 giugno scorso, con la quale l'Italia ed il Granducato di Lussemburgo si assicurano lo scambio degli atti di stato civile e di naturalizzazione redatti in uno dei due Stati e riferentisi a persone nate nell'altro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1895.
UMBERTO.
A. Blanc.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Storico versioni
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