Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 ott 1895
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno; Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Lussemburgo il 29 giugno scorso, con la quale l'Italia ed il Granducato di Lussemburgo si assicurano lo scambio degli atti di stato civile e di naturalizzazione redatti in uno dei due Stati e riferentisi a persone nate nell'altro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1895. UMBERTO. A. Blanc. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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