Statuto

Art. 8

In vigore dal 10 gen 1896
Il presidente, ed il vice presidente, in assenza o per impedimento del presidente: 1° ordina la convocazione delle sedute necessarie, spedisce gli avvisi delle adunanze ai membri dell'amministrazione, presiede e dirige l'assemblea; 2° cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, della quale riterrà copia; 3° provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla materia, all'esecuzione degli ordini superiori, al compimento dei lasciti pii, al pagamento delle somme portate nel bilancio, rilasciando i relativi mandati, questi saranno pure firmati da uno dei membri più anziani e dal segretario; 4° procede alla verifica ordinaria e straordinaria della cassa e veglia acchè il tesoriere presenti puntualmente i conti a tempo debito; 5° rappresenta l'opera stessa negli atti civili e privati, sorveglia l'andamento regolare della scuola e prende le misure conservatorie che egli crederà utili all'opera, e ne darà, partecipazione agli altri membri di quest'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Che erige in ente morale la scuola elementare istituita nella parrocchia di S. Giacomo nel comune d'Issime e ne approva lo statuto. | Portale Normativo