Statuto
Art. 8
8 / 24In vigore dal 10 gen 1896
Il presidente, ed il vice presidente, in assenza o per impedimento del presidente:
1° ordina la convocazione delle sedute necessarie, spedisce gli avvisi delle adunanze ai membri dell'amministrazione, presiede e dirige l'assemblea;
2° cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, della quale riterrà copia;
3° provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla materia, all'esecuzione degli ordini superiori, al compimento dei lasciti pii, al pagamento delle somme portate nel bilancio, rilasciando i relativi mandati, questi saranno pure firmati da uno dei membri più anziani e dal segretario;
4° procede alla verifica ordinaria e straordinaria della cassa e veglia acchè il tesoriere presenti puntualmente i conti a tempo debito;
5° rappresenta l'opera stessa negli atti civili e privati, sorveglia l'andamento regolare della scuola e prende le misure conservatorie che egli crederà utili all'opera, e ne darà, partecipazione agli altri membri di quest'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-8