Art. 2
In vigore dal 24 ott 1895
È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria a quelle del regolamento stesso.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 5 settembre 1895.
UMBERTO.
Sidney Sonnino.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-rd-2