Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1895
È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria a quelle del regolamento stesso. Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 5 settembre 1895. UMBERTO. Sidney Sonnino. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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