Art. 1

In vigore dal 29 ago 1895
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico; Vista la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849; Visto il regolamento generale sanitario 9 ottobre 1889; Sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . All'art. 167 del precitato regolamento 3 agosto 1890, n. 7045, è sostituito il seguente: Art. 167. - Colla denominazione di petrolii si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione. Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° e pressione di 760çmm (dimostrata coll'apparecchio Abel), può solo essere tenuto in recipienti muniti di un cartello, sito in punto bene visibile, con scritta sopra fondo rosso, in modo chiaro e indelebile, la indicazione: infiammabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-08-04;551#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo