Art. 1
1 / 2In vigore dal 29 ago 1895
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico;
Vista la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849;
Visto il regolamento generale sanitario 9 ottobre 1889;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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All'art. 167 del precitato regolamento 3 agosto 1890, n. 7045, è sostituito il seguente:
Art. 167. - Colla denominazione di petrolii si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.
Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° e pressione di 760çmm (dimostrata coll'apparecchio Abel), può solo essere tenuto in recipienti muniti di un cartello, sito in punto bene visibile, con scritta sopra fondo rosso, in modo chiaro e indelebile, la indicazione: infiammabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-08-04;551#art-1