Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 52

Legge 14 luglio 1887, art. 5; legge 11 luglio 1889, art. 4.

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-52

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Art. 52 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 14 luglio 1887, art. 5; legge 11 luglio 1889, art. 4. | Portale Normativo