Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 49

Legge 6 agosto 1893, n. 456, art. 1 a 4.

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-49

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Art. 49 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 6 agosto 1893, n. 456, art. 1 a 4. | Portale Normativo