Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 37

Legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, art. 62

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-37

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Art. 37 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, art. 62 | Portale Normativo