Legge 14 aprile 1864, art. 43; legge 31 dicembre 1883, n. 1795, art 1. Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.
In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
Art. 32 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 14 aprile 1864, art. 43; legge 31 dicembre 1883, n. 1795, art 1. Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta. | Portale Normativo