Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 32

Legge 14 aprile 1864, art. 43; legge 31 dicembre 1883, n. 1795, art 1. Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-32

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Art. 32 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 14 aprile 1864, art. 43; legge 31 dicembre 1883, n. 1795, art 1. Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta. | Portale Normativo