Art. 1
In vigore dal 31 gen 1895
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Matelica (Macerata) relative al concentramento nella congregazione stessa della pia istituzione Piffari avente scopo dotalizio amministrata dalla giunta municipale del predetto comune;
Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa di Macerata;
Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'opera pia Piffari è concentrata nella congregazione di carità di Matelica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1895.
Reg. 197. Atti del Governo a f. 21. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. Calenda.
F. Crispi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-16;567#art-1