Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 gen 1895
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Matelica (Macerata) relative al concentramento nella congregazione stessa della pia istituzione Piffari avente scopo dotalizio amministrata dalla giunta municipale del predetto comune; Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa di Macerata; Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'opera pia Piffari è concentrata nella congregazione di carità di Matelica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1895. Reg. 197. Atti del Governo a f. 21. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. Calenda. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-16;567#art-1