Art. 3

In vigore dal 21 ago 1894
È approvato lo statuto organico del nuovo ente in data 1° giugno 1893, composto di ventiquattro articoli al secondo dei quali viene aggiunto il seguente inciso: «Ai bambini poveri, quando le condizioni dell'asilo lo consentano, sarà distribuita una minestra od altra refezione giornaliera.» Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1894. Reg. 195. Atti del Governo a f. 337. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-07-08;326#art-3

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