Art. 1
In vigore dal 21 ago 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda del comitato promotore per la fondazione di un asilo infantile in Trezzo d'Adda (Milano) diretta ad ottenere: la costituzione dell'asilo medesimo in ente morale; l'autorizzazione ad accettare la donazione fatta dal signor Carlo Biffi, con atti formali del 27 dicembre 1891, 8 marzo 1893, di un terreno del valore approssimativo di lire 8,000; e la approvazione dello statuto organico dell'asilo stesso;
Vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Trezzo d'Adda e della giunta provinciale amministrativa di Milano;
Vedute le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 17 luglio 1890 n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L'asilo infantile di Trezzo d'Adda è costituito in ente morale con la dotazione di lire diciottomila circa, ed affidato in amministrazione ad un corpo collegiale di cinque membri nominati dall'assemblea generale degli azionisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-07-08;326#art-1